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Ryanair volo in ritardo: quando scatta il risarcimento

In breve: con Ryanair il ritardo diventa compensabile quando arrivi alla destinazione finale con almeno tre ore di scarto rispetto all'orario previsto. Non conta il ritardo alla partenza: conta l'arrivo, e l'arrivo è il momento in cui si apre la porta dell'aeromobile, non l'atterraggio. La compensazione pecuniaria è di 250 euro fino a 1.500 km, 400 euro sulle tratte intra-UE oltre 1.500 km e su tutte le altre tra 1.500 e 3.500 km, 600 euro oltre 3.500 km. Sulla rete italiana di Ryanair la fascia dominante è quella da 250 euro, seguita dai 400; i 600 euro in pratica non si presentano, perché l'articolo 7(1)(b) ferma a 400 euro tutte le tratte intra-UE oltre 1.500 km. Il vettore può ridurre l'importo del 50% se ti riprotegge e il ritardo finale resta sotto soglie ridotte. L'assistenza a terra — pasti, bevande, comunicazioni, eventuale albergo — è dovuta molto prima delle tre ore e ti spetta anche quando la compensazione non ti spetta.

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Inserisci tratta, data e tipo di problema. Controlliamo se il caso può rientrare nel Regolamento CE 261/2004, UK261 o Convenzione di Montreal.

Il ritardo è una fattispecie autonoma, e si misura all'arrivo

Il testo del Regolamento (CE) 261/2004 parla espressamente di compensazione solo per cancellazione e negato imbarco. Per il ritardo prolungato il diritto nasce dalla giurisprudenza della Corte di giustizia: la sentenza Sturgeon (C-402/07) ha stabilito che i passeggeri di un volo ritardato che raggiungono la destinazione finale con tre ore o più di scarto si trovano in una situazione equiparabile a quella dei passeggeri di un volo cancellato, e hanno quindi diritto alla stessa somma dell'articolo 7. Il principio è stato confermato da Nelson (C-581/10) ed è oggi diritto vivente applicato dai giudici italiani.

La conseguenza pratica è che il ritardo alla partenza, quello che vedi sul tabellone a Orio al Serio o a Ciampino, non è il dato rilevante. Un volo può staccarsi dal gate con due ore e mezza di ritardo e recuperare mezz'ora in volo: nessuna compensazione. Un altro può partire con un'ora e cinquanta e accumulare attese in avvicinamento, holding e attesa della piazzola: la soglia si supera. Quello che devi ricostruire è l'orario di arrivo effettivo confrontato con l'orario di arrivo schedulato sulla tua prenotazione.

L'apertura della porta: perché quindici minuti cambiano tutto

La sentenza Germanwings (C-452/13) ha chiarito che cosa significa "arrivo". Non è il momento del touchdown, né quello in cui l'aereo si ferma sulla piazzola, né l'orario che la compagnia registra nei propri sistemi operativi. L'arrivo è il momento in cui si apre almeno una porta dell'aeromobile e i passeggeri sono autorizzati a scendere.

La differenza non è teorica. Fra l'atterraggio e l'apertura della porta possono passare dieci, quindici, anche venticinque minuti: rullaggio verso una piazzola remota, attesa del bus, attesa della scaletta, personale di rampa non disponibile. Su uno scalo affollato come Bergamo Orio al Serio, o su un volo che arriva a Roma Fiumicino nella fascia serale di punta, quei minuti sono normali. Se il tuo volo è atterrato con due ore e cinquanta di ritardo ma la porta si è aperta dopo tre ore e otto minuti, sei sopra soglia. Ryanair, come tutti i vettori, tende a utilizzare l'orario di atterraggio: è uno dei punti su cui vale la pena insistere in fase di reclamo, ed è il motivo per cui l'orario in cui hai messo piede sul finger o sull'autobus va annotato subito.

Coincidenze perse su prenotazione unica: conta la destinazione finale

Se la tua prenotazione è unica e comprende più tratte, il ritardo si misura all'ultima destinazione, non a ciascuna tappa. Lo ha stabilito Folkerts (C-11/11): un ritardo modesto alla partenza che fa perdere la coincidenza e comporta un arrivo finale con tre ore o più di scarto dà diritto alla compensazione piena.

L'esempio è concreto. Parti da Bergamo con un'ora e dieci di ritardo, atterri allo scalo di transito e la coincidenza è già chiusa. Vieni riprotetto sul volo successivo e arrivi alla destinazione finale cinque ore dopo l'orario previsto. La compensazione è dovuta, e l'importo si calcola sulla distanza ortodromica fra il primo aeroporto di partenza e la destinazione finale, non sulla singola tratta ritardata. Attenzione però al presupposto: serve una prenotazione unica, con un solo codice. Due biglietti acquistati separatamente restano due contratti di trasporto distinti, e la perdita della seconda partenza non genera un diritto alla compensazione nei confronti del vettore del primo volo.

Quanto spetta e quando l'importo si dimezza

Distanza del voloCompensazione pienaRitardo all'arrivo che consente la riduzione del 50%
Fino a 1.500 km250 EURmeno di 2 ore
Intra-UE oltre 1.500 km; altri voli 1.500–3.500 km400 EURmeno di 3 ore
Oltre 3.500 km (extra-UE)600 EURmeno di 4 ore

L'articolo 7(2) consente al vettore di ridurre della metà la somma quando offre una riprotezione il cui orario di arrivo non supera le soglie indicate rispetto all'orario originariamente previsto. La riduzione presuppone che una riprotezione sia stata effettivamente offerta: non è uno sconto che la compagnia può applicare unilateralmente perché il ritardo le sembra contenuto.

Sulla rete italiana di Ryanair la gran parte delle rotte resta entro i 1.500 km: Bergamo, Ciampino, Bologna, Napoli, Palermo, Catania, Bari, Pisa, Venezia-Treviso, Cagliari, Alghero e Brindisi verso l'Europa continentale e il Regno Unito si collocano quasi sempre nella fascia da 250 euro. I 400 euro compaiono sulle tratte più lunghe, comprese quelle verso le Canarie: sono lontane, ma essendo territorio spagnolo restano tratte intra-UE, e l'articolo 7(1)(b) le blocca a 400 euro indipendentemente dalla distanza. I 600 euro presuppongono una tratta extra-UE oltre 3.500 km, che Ryanair dall'Italia non opera. Chi ti promette 600 euro come esito ordinario ti sta descrivendo male il regolamento.

Un'ultima precisazione sulla forma: quando la compensazione è dovuta, l'articolo 7(3) prevede il pagamento in contanti, mediante bonifico bancario elettronico, con vaglia o assegni bancari e, solo previo accordo firmato del passeggero, con buoni di viaggio o altri servizi. Un voucher proposto in aeroporto o via e-mail non è un adempimento obbligato: puoi rifiutarlo e chiedere il denaro.

L'assistenza durante l'attesa: dovuta molto prima delle tre ore

L'articolo 9 non ha nulla a che vedere con la soglia delle tre ore. Le prestazioni di assistenza scattano quando il ritardo alla partenza raggiunge due ore per i voli fino a 1.500 km, tre ore per quelli fra 1.500 e 3.500 km, quattro ore per quelli oltre 3.500 km.

Ti spettano pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa, due chiamate telefoniche o messaggi gratuiti, e — se il ritardo impone un pernottamento — sistemazione in albergo e trasferimenti fra aeroporto e alloggio. Se il banco Ryanair non organizza nulla, come accade spesso sugli scali secondari e nelle fasce notturne, conserva scontrini ragionevoli e chiedi il rimborso: è una spesa documentata, non una somma forfettaria.

Due punti che i passeggeri sbagliano di frequente. Primo: l'assistenza è dovuta anche quando la compensazione non lo è. Se il ritardo dipende da maltempo severo o dalla chiusura dello spazio aereo, la compensazione decade, ma la sentenza McDonagh (C-12/11) ha stabilito che l'obbligo di assistenza sopravvive alle circostanze eccezionali, senza tetto economico e senza limite di tempo. Secondo: in caso di cancellazione l'articolo 5(1)(b) rende l'assistenza immediata, senza attesa, e in caso di negato imbarco involontario l'articolo 4(3) rende immediate sia l'assistenza sia la compensazione.

Oltre le cinque ore: il diritto di rinunciare al viaggio

Quando il ritardo alla partenza raggiunge le cinque ore entra in gioco un diritto diverso. L'articolo 6(1)(iii) rinvia all'articolo 8(1)(a): puoi rinunciare al viaggio e ottenere il rimborso del biglietto entro sette giorni per la parte non utilizzata e, se il volo non serve più al tuo itinerario, anche per le tratte già effettuate; se ti trovi in scalo intermedio hai diritto a un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale.

Il rimborso dell'articolo 8 è una cosa, la compensazione dell'articolo 7 è un'altra, e rispondono a presupposti diversi. Vale la pena essere precisi, perché è un punto su cui si legge spesso il contrario: la soglia delle tre ore si misura sull'arrivo effettivo alla destinazione finale, quindi chi rinuncia al viaggio e ottiene il rimborso non matura alcun ritardo all'arrivo da far valere. Non c'è cumulo automatico. Prima di rinunciare conviene quindi valutare quale delle due strade vale di più nel tuo caso concreto: il rimborso restituisce il prezzo del biglietto, la compensazione è una somma fissa che spesso lo supera.

Ritardo, circostanze eccezionali e scioperi: il punto italiano

Il vettore può liberarsi dalla compensazione solo dimostrando due cose insieme, entrambe a suo carico: che l'evento era eccezionale e che era inevitabile nonostante tutte le misure ragionevoli. La casistica è ormai stabile.

Non sono circostanze eccezionaliSono di norma circostanze eccezionali
Guasti tecnici insiti nel normale esercizio (Wallentin-Hermann, C-549/07)Maltempo severo
Rottura prematura e imprevista di un componente (van der Lans, C-257/14)Chiusure dello spazio aereo e restrizioni del controllo del traffico aereo
Sciopero del personale del vettore stesso (Airhelp, C-28/20)Impatto con volatili (Pešková, C-315/15)
Carenze di equipaggio e problemi di turnazioneScioperi di terzi: controllori di volo, handler aeroportuali

In Italia lo sciopero merita un discorso a parte, perché il quadro è più protettivo che altrove. La legge 12 giugno 1990 n. 146 disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali e il trasporto aereo vi rientra; per il settore rileva la delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di garanzia. Esistono fasce orarie di garanzia — 07:00-10:00 e 18:00-21:00 — nelle quali i voli devono essere comunque assicurati, insieme ai collegamenti con le isole e ai voli di Stato, militari, di emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso. Prima di ogni sciopero ENAC pubblica l'elenco dei voli garantiti. Esiste inoltre la precettazione: un'ordinanza che impone il differimento o la revoca dello sciopero, e chi ne è destinatario deve revocarlo entro cinque giorni dalla ricezione dell'indicazione immediata.

Da qui l'argomento che in Italia puoi usare e altrove no: se il tuo volo rientrava in una fascia di garanzia oppure figurava nell'elenco ENAC dei voli garantiti e non è comunque partito, la posizione del vettore è sensibilmente più debole, perché quel collegamento doveva essere assicurato. Verifica sempre l'elenco pubblicato per la data del tuo volo prima di accettare una risposta che si limita a invocare lo sciopero.

Prescrizione: agisci subito, il termine è breve e conteso

Questo è il punto in cui l'Italia è meno prevedibile e va detto con onestà. L'articolo 2951 del codice civile fissa in un anno la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto. L'articolo 418 del Codice della navigazione prevede sei mesi per il trasporto aereo di persone, decorrenti dalla data di arrivo. L'articolo 35 della Convenzione di Montreal parla di due anni, ma riguarda le azioni risarcitorie per danno, non la compensazione pecuniaria forfettaria.

La giurisprudenza italiana è divisa su quale di questi termini si applichi alla compensazione dell'articolo 7, ed esistono pronunce che applicano l'anno dell'articolo 2951 c.c. Non esiste, ad oggi, una risposta pacifica. L'unica indicazione operativa affidabile è questa: considera il termine breve e non fare affidamento sui due anni della Convenzione di Montreal per la compensazione. Muoviti nelle settimane successive al volo, non dopo un anno e mezzo.

Il percorso ordinario è: reclamo scritto alla compagnia, poi segnalazione a ENAC come organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento in Italia, e per il recupero effettivo della somma ricorso al Giudice di Pace, competente per le cause di valore contenuto. ENAC accerta e sanziona l'inadempimento, ma non ti liquida la somma al posto del vettore.

Che cosa raccogliere come prova

La compensazione si vince quasi sempre sulla documentazione, non sull'argomentazione. Raccogli, possibilmente lo stesso giorno:

  • la prenotazione con l'orario di arrivo originariamente previsto e il codice unico, se ci sono coincidenze;
  • la carta d'imbarco, cartacea o digitale, che dimostra che ti sei presentato al volo;
  • l'orario reale di apertura della porta all'arrivo — una foto dell'orologio del telefono scattata all'uscita, un messaggio inviato in quel momento, un post con timestamp;
  • le comunicazioni ricevute da Ryanair: notifiche in app, e-mail, SMS, con l'ora di ricezione;
  • una foto del tabellone e di eventuali avvisi affissi in aeroporto;
  • gli scontrini di pasti, bevande, albergo e trasferimenti, se hai anticipato tu le spese;
  • per gli scioperi, la schermata dell'elenco ENAC dei voli garantiti relativa a quella data.

Il regime del bagaglio è separato e non si somma a queste cifre: risponde alla Convenzione di Montreal, con un limite di responsabilità di circa 1.519 DSP per passeggero dopo la revisione ICAO in vigore dal 28 dicembre 2024, PIR da aprire in aeroporto, reclamo scritto entro sette giorni per il danno e ventuno giorni per il ritardo dalla riconsegna, e due anni per l'azione giudiziaria. Se il volo faceva parte di un pacchetto turistico, si aggiunge la tutela del Codice del turismo e della direttiva (UE) 2015/2302, che si somma a quella del Regolamento 261/2004 senza sostituirla.

Domande frequenti

Il mio volo è partito con quattro ore di ritardo ma è arrivato con due ore e quaranta. Ho diritto a qualcosa?

Alla compensazione pecuniaria no, perché la soglia si misura all'arrivo alla destinazione finale e non è stata superata. Hai però pieno diritto all'assistenza dell'articolo 9 per l'attesa a terra: su una tratta fino a 1.500 km i pasti e le bevande erano dovuti già dopo due ore, insieme a due comunicazioni gratuite. Se hai pagato tu, conserva gli scontrini e chiedine il rimborso.

Ryanair mi ha risposto che l'aereo è atterrato entro le tre ore. Posso contestare?

Sì, se l'apertura della porta è avvenuta oltre la soglia. La sentenza Germanwings (C-452/13) fissa l'arrivo al momento in cui si apre almeno una porta e i passeggeri possono scendere, non al touchdown. Rispondi indicando l'orario in cui hai effettivamente lasciato l'aeromobile e allega ogni elemento che lo dimostri, anche indiretto come un messaggio inviato in quel momento.

Un guasto tecnico esclude la compensazione?

Di regola no. La Corte ha chiarito in Wallentin-Hermann (C-549/07) che i problemi tecnici insiti nel normale esercizio dell'attività di un vettore non sono circostanze eccezionali, e in van der Lans (C-257/14) che nemmeno la rottura prematura e imprevista di un componente lo è. Resta al vettore l'onere di provare sia l'eccezionalità sia l'inevitabilità con tutte le misure ragionevoli.

Ho perso la coincidenza per un ritardo di un'ora alla prima tratta. Quanto mi spetta?

Se la prenotazione è unica e sei arrivato alla destinazione finale con almeno tre ore di scarto, ti spetta la compensazione piena calcolata sulla distanza fra il primo aeroporto di partenza e la destinazione finale, secondo Folkerts (C-11/11). Se invece avevi due biglietti separati, i contratti restano distinti e il vettore del primo volo non risponde della coincidenza persa.

Quanto tempo ho per presentare il reclamo?

Meno di quanto si creda. In Italia il termine è breve e la giurisprudenza è divisa: le letture più restrittive parlano di sei mesi dall'arrivo in base al Codice della navigazione, altre applicano l'anno dell'articolo 2951 del codice civile. Non contare sui due anni della Convenzione di Montreal, che riguardano le azioni per danno: presenta il reclamo scritto il prima possibile e conserva la prova dell'invio.

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Fonti

  • Regolamento (CE) 261/2004, EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0261
  • ENAC, diritti dei passeggeri: https://www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri
  • ENAC, scioperi nel trasporto aereo e prestazioni minime garantite: https://www.enac.gov.it/trasporto-aereo/diritto-alla-mobilita/scioperi-nel-trasporto-aereo/prestazioni-minime-garantite/
  • Commissione europea, diritti dei passeggeri del trasporto aereo: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/air_en
  • Convenzione di Montreal 1999 (ICAO): https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Mtl99_EN.pdf
  • Legge 12 giugno 1990 n. 146 (sciopero nei servizi pubblici essenziali): https://www.gazzettaufficiale.it/

Questa guida riflette la situazione normativa al 2026 ed è informazione generale, non consulenza legale; la riforma del Regolamento 261/2004 annunciata per il 2026 è una proposta e non è in vigore.

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