ClaimWinger
HomeVolo in RitardoVolo CancellatoCalcolatoreCome FunzionaListino PrezziGuidaChi SiamoContatti
  1. Home
  2. Guida
  3. Ryanair risarcimento volo

Ryanair risarcimento volo: quando ti spetta e quanto

In breve: hai diritto alla compensazione pecuniaria del Regolamento (CE) 261/2004 in tre casi: quando arrivi a destinazione con almeno tre ore di ritardo, quando Ryanair cancella il volo avvisandoti con meno di quattordici giorni di anticipo, e quando ti viene negato l'imbarco contro la tua volontà. Gli importi sono fissi: 250 euro fino a 1.500 km, 400 euro sulle tratte intra-UE oltre 1.500 km e su quelle tra 1.500 e 3.500 km, 600 euro oltre 3.500 km. Sulla rete italiana di Ryanair, fatta quasi tutta di corto e medio raggio, la cifra che ti spetta nella grande maggioranza dei casi è 250 euro; i 600 euro sono rari e riguardano in pratica solo le Canarie. Il diritto non dipende da quanto hai pagato il biglietto: vale identico su una tariffa da 19,99 euro e su una da 200. Ryanair può liberarsi dell'obbligo solo dimostrando circostanze eccezionali che non poteva evitare, e uno sciopero del proprio personale non rientra in questa categoria.

Verifica gratuita

Verifica in 2 minuti se hai diritto al risarcimento

Inserisci tratta, data e tipo di problema. Controlliamo se il caso può rientrare nel Regolamento CE 261/2004, UK261 o Convenzione di Montreal.

I tre eventi che fanno scattare la compensazione

Non tutti i disagi di viaggio danno diritto a una somma di denaro. Il Regolamento 261/2004 individua tre situazioni precise.

Il ritardo di tre ore o più si misura all'arrivo, non alla partenza. La Corte di giustizia lo ha stabilito nel caso Sturgeon (C-402/07) e lo ha confermato in Nelson (C-581/10): chi arriva con tre ore o più di ritardo subisce lo stesso disagio di chi ha visto il volo cancellato, e va trattato allo stesso modo. Il momento dell'arrivo, ha precisato Germanwings (C-452/13), è quello in cui si apre almeno una porta dell'aeromobile e i passeggeri possono scendere: non il touchdown, non l'ingresso in piazzola. Sono minuti che spesso decidono se sei sopra o sotto la soglia. Se hai una prenotazione unica con coincidenza, il ritardo si calcola alla destinazione finale (Folkerts, C-11/11).

La cancellazione dà diritto alla compensazione salvo che il vettore ti abbia avvisato con almeno quattordici giorni di anticipo. Tra sette e quattordici giorni la compagnia si libera solo offrendoti una riprotezione che parta non più di due ore prima e arrivi meno di quattro ore dopo l'orario originario. Con meno di sette giorni i margini si stringono ancora: partenza non oltre un'ora prima, arrivo entro due ore dopo. Fuori da questi limiti, la compensazione resta dovuta anche se hai volato lo stesso giorno.

Il negato imbarco involontario è il caso più netto. Se ti presenti in orario al gate con prenotazione confermata e Ryanair non ti fa salire perché il volo è sovraprenotato, l'articolo 4(3) prevede la compensazione immediata, senza alcuna attesa. Va sottolineato un punto che molti ignorano: la difesa delle circostanze eccezionali si trova nell'articolo 5(3), che riguarda la cancellazione, e non ha un equivalente nell'articolo 4. Sul negato imbarco involontario quella difesa non è disponibile.

Quanto ti spetta davvero: 250, 400 o 600 euro

L'importo dipende solo dalla distanza ortodromica tra l'aeroporto di partenza e la destinazione finale.

DistanzaImportoRotte Ryanair italiane tipiche
Fino a 1.500 km250 EURBergamo–Catania, Roma Ciampino–Palermo, Bologna–Bari, Napoli–Milano, Pisa–Cagliari, Venezia-Treviso–Brindisi, e gran parte dei voli verso Spagna centrale, Germania, Francia, Balcani
Intra-UE oltre 1.500 km, oppure altre tratte tra 1.500 e 3.500 km400 EURRoma verso Stoccolma, Lisbona o Dublino; Milano e Roma verso le Canarie; collegamenti verso il Nord Europa dalle basi del Sud
Oltre 3.500 km600 EURNon si presenta sulla rete Ryanair in partenza dall'Italia

Vale la pena essere onesti su questo punto, perché la rete Ryanair in Italia lo impone: la fascia dominante è quella da 250 euro, la seconda è quella da 400. Ryanair ha nel nostro Paese la propria presenza continentale più estesa, con basi distribuite da Bergamo Orio al Serio a Palermo, e opera quasi esclusivamente corto e medio raggio.

I 600 euro, dall'Italia, in pratica non si raggiungono, e vale la pena capire perché, perché la ragione è normativa prima che geografica. L'articolo 7(1)(b) fissa 400 euro per tutte le tratte intra-UE oltre 1.500 km, senza limite superiore di distanza: un volo interamente interno all'Unione resta a 400 euro anche se è molto lungo. La fascia da 600 euro dell'articolo 7(1)(c) presuppone quindi una tratta extra-UE oltre 3.500 km, che Ryanair dall'Italia non opera.

È qui che nasce l'equivoco più diffuso. Le Canarie sembrano il candidato naturale ai 600 euro perché sono lontane, ma sono territorio spagnolo e quindi dell'Unione: Milano o Roma verso Tenerife è una tratta intra-UE e si ferma a 400 euro. Per inciso la distanza non basterebbe comunque, perché quei collegamenti restano intorno ai 2.900–3.000 km, sotto la soglia dei 3.500. Chi ti promette 600 euro come esito normale su Ryanair in Italia ti sta descrivendo un caso che non esiste, e una richiesta con l'importo sbagliato indebolisce l'intero reclamo.

Esiste poi una riduzione. L'articolo 7(2) consente al vettore di dimezzare l'importo se ti ha offerto una riprotezione il cui arrivo supera l'orario originario di meno di due ore (fino a 1.500 km), tre ore (tra 1.500 e 3.500 km) o quattro ore (oltre 3.500 km). Attenzione a non confonderla con la soglia delle tre ore per il ritardo: sono due meccanismi diversi.

Quanto alla forma del pagamento, l'articolo 7(3) prevede contanti, bonifico bancario elettronico, vaglia o assegni, e solo previo accordo firmato del passeggero buoni di viaggio o altri servizi. Un voucher offerto d'ufficio non estingue il tuo credito se non hai firmato nulla.

Compensazione, rimborso, assistenza e risarcimento non sono la stessa cosa

È la confusione più costosa che un passeggero possa fare, perché porta ad accettare una cosa credendo di aver ottenuto tutto.

La compensazione pecuniaria (art. 7) è la somma fissa di 250, 400 o 600 euro. Non è legata al prezzo del biglietto né alle spese che hai sostenuto.

Il rimborso (art. 8) è la restituzione del prezzo del biglietto entro sette giorni quando rinunci al viaggio perché ha perso senso. Ti spetta in caso di cancellazione e anche quando il ritardo alla partenza raggiunge le cinque ore: l'articolo 6(1)(iii) rinvia proprio all'articolo 8(1)(a), che oltre al rimborso prevede, ove pertinente, un volo di ritorno al punto di partenza iniziale. È un diritto alternativo alla riprotezione, non cumulabile con essa.

L'assistenza (art. 9) è ciò che la compagnia deve darti mentre aspetti: pasti e bevande proporzionati all'attesa, a partire da due ore sulle tratte fino a 1.500 km, tre ore tra 1.500 e 3.500 km, quattro ore oltre; due comunicazioni gratuite; albergo e trasferimenti se serve un pernottamento. In caso di cancellazione l'assistenza è dovuta subito, senza attese (art. 5(1)(b)), e lo stesso vale per il negato imbarco (art. 4(3)).

Il risarcimento del danno è un'altra cosa ancora: riguarda i pregiudizi ulteriori e concreti, come una notte d'albergo pagata di tasca tua o un evento perso, e si muove su basi diverse, in primo luogo la Convenzione di Montreal. Compensazione e risarcimento possono coesistere, ma il secondo va provato con documenti, il primo no.

Circostanze eccezionali: cosa regge e cosa no

Ryanair può rifiutare la compensazione solo se dimostra due cose insieme: che l'evento era eccezionale e che non era evitabile con tutte le misure ragionevoli. L'onere è interamente suo.

Non sono eccezionali i guasti tecnici che rientrano nel normale esercizio dell'attività di un vettore (Wallentin-Hermann, C-549/07), nemmeno la rottura prematura e imprevista di un componente (van der Lans, C-257/14). Non lo sono le carenze di equipaggio e i problemi di turnazione, che sono scelte organizzative della compagnia.

Sono invece riconosciute come eccezionali le condizioni meteorologiche severe, le chiusure dello spazio aereo e le restrizioni imposte dal controllo del traffico aereo, gli incidenti di sicurezza, l'impatto con volatili (Pešková, C-315/15) e gli scioperi di soggetti terzi rispetto al vettore.

Un chiarimento che vale sempre: anche quando le circostanze eccezionali sono provate e la compensazione non è dovuta, l'assistenza dell'articolo 9 resta. La Corte lo ha affermato in McDonagh (C-12/11), escludendo qualsiasi tetto economico e qualsiasi limite temporale. Se Ryanair ti lascia in aeroporto per una chiusura dello spazio aereo senza pasti né sistemazione, quel comportamento è illegittimo a prescindere dalla causa del disagio.

Scioperi: il punto in cui l'Italia fa la differenza

Chi vola con Ryanair in Italia incontra gli scioperi più di chiunque altro, e qui il quadro italiano offre argomenti che altrove non esistono.

La prima distinzione è europea. Uno sciopero del personale del vettore stesso non è una circostanza eccezionale: la Corte di giustizia lo ha stabilito in Airhelp (C-28/20), perché la gestione del conflitto con i propri dipendenti fa parte del normale esercizio dell'impresa. Quindi uno sciopero degli equipaggi o del personale Ryanair non esonera la compagnia: la compensazione resta dovuta. Uno sciopero dei controllori di volo o degli handler aeroportuali, invece, è di norma esterno al vettore e viene trattato come eccezionale.

La seconda distinzione è tutta italiana. La legge 12 giugno 1990 n. 146 regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali e il trasporto aereo vi rientra. La Commissione di Garanzia disciplina il settore e, per il trasporto aereo, rileva la delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014. Ne discendono le fasce di garanzia, dalle 07:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00: i voli programmati in quelle finestre devono essere assicurati, insieme ai collegamenti con le isole e ai voli di Stato, militari, di emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso. Prima di ogni sciopero ENAC pubblica l'elenco dei voli garantiti. Esiste inoltre la precettazione, l'ordinanza che impone il differimento o la revoca dell'agitazione: chi ne è destinatario deve revocare lo sciopero entro cinque giorni dalla ricezione dell'indicazione immediata.

La conseguenza pratica è concreta. Se il tuo volo Ryanair partiva da Bergamo alle 08:20 o da Palermo alle 19:40, oppure figurava nell'elenco ENAC dei voli garantiti, e non è comunque partito, la posizione del vettore diventa molto più fragile: quel volo doveva essere assicurato. Conserva lo screenshot dell'elenco ENAC pubblicato prima dello sciopero, perché quelle pagine cambiano.

Il bagaglio segue regole diverse

Se il problema è il bagaglio, gli importi 250/400/600 non c'entrano nulla. Bagaglio smarrito, danneggiato o consegnato in ritardo ricade sulla Convenzione di Montreal, con un limite di responsabilità di circa 1.519 DSP per passeggero secondo la revisione ICAO in vigore dal 28 dicembre 2024. Il DSP è un'unità di conto che va convertita in euro al cambio del giorno.

I tempi sono stretti: compila il PIR allo sportello dell'aeroporto prima di uscire dall'area arrivi, poi invia reclamo scritto entro sette giorni dalla riconsegna per il danno ed entro ventuno giorni per la consegna tardiva. L'azione giudiziaria si prescrive in due anni. Il risarcimento è commisurato al danno effettivo e va provato con ricevute, non è una somma forfettaria.

Come reclamare in Italia e a chi rivolgersi

Il percorso ha tre gradini e vanno percorsi nell'ordine.

Il primo è il reclamo alla compagnia, da presentare tramite i canali ufficiali Ryanair. Indica codice di prenotazione, data, rotta, orario programmato e orario effettivo di arrivo, e specifica esplicitamente che chiedi la compensazione ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (CE) 261/2004. Allega carta d'imbarco e ricevute delle spese sostenute.

Il secondo è ENAC, che per l'Italia è l'organismo nazionale di applicazione del Regolamento. La segnalazione a ENAC va presentata dopo aver reclamato alla compagnia e non aver ricevuto risposta soddisfacente. ENAC vigila sul rispetto del Regolamento e può sanzionare il vettore.

Il terzo, quando serve ottenere materialmente il denaro, è il Giudice di Pace, competente per le cause di valore contenuto e quindi la sede naturale per una compensazione da 250 o 400 euro. È un procedimento pensato per essere accessibile, ma resta un giudizio: prepara la documentazione con cura.

Prescrizione: agisci subito, il termine è breve e conteso

Questo è il punto in cui l'Italia richiede più prudenza che altrove, e chi ti dà una risposta secca ti sta semplificando un problema che i giudici non hanno risolto.

Sul tavolo ci sono tre norme. L'articolo 2951 del codice civile prevede un anno per i diritti derivanti dal contratto di trasporto. L'articolo 418 del Codice della Navigazione indica sei mesi per il trasporto aereo di persone, decorrenti dalla data di arrivo. L'articolo 35 della Convenzione di Montreal fissa due anni, ma per le azioni risarcitorie. La giurisprudenza italiana è divisa su quale di questi termini si applichi alla compensazione pecuniaria del Regolamento 261/2004, ed esistono pronunce che applicano l'anno dell'articolo 2951 c.c.

La conclusione operativa, aggiornata al 2026, è una sola: il termine è breve e controverso, secondo le letture più restrittive può essere di sei mesi o di un anno, e non devi contare sui due anni della Convenzione di Montreal per la compensazione. Non importare nemmeno i cinque o sei anni di cui si legge a proposito di altri ordinamenti europei: in Italia non valgono. Presenta il reclamo appena rientri e non lasciare passare mesi.

Domande frequenti

Il ritardo si conta alla partenza o all'arrivo?

All'arrivo alla destinazione finale. È il criterio fissato da Sturgeon (C-402/07) e confermato da Nelson (C-581/10). Se sei partito con quattro ore di ritardo ma il comandante ha recuperato tempo in volo e sei atterrato con due ore e quaranta, la compensazione non è dovuta. Vale il momento in cui si apre la porta dell'aereo (Germanwings, C-452/13), non l'atterraggio.

Ryanair mi ha offerto un voucher: se lo accetto perdo il diritto ai 250 euro?

L'articolo 7(3) ammette buoni di viaggio solo previo accordo firmato del passeggero. Se non hai firmato nulla, un voucher accreditato d'ufficio non estingue il tuo credito e puoi continuare a chiedere il pagamento in denaro. Leggi sempre cosa stai accettando prima di cliccare, perché una liberatoria firmata è vincolante.

Il volo è saltato per uno sciopero: ho comunque diritto a qualcosa?

Dipende da chi scioperava. Se erano dipendenti Ryanair, la compensazione resta dovuta secondo Airhelp (C-28/20). Se erano i controllori di volo o gli handler aeroportuali, di norma si tratta di circostanza eccezionale e la compensazione non spetta, ma l'assistenza sì. In ogni caso verifica se il tuo volo rientrava nelle fasce di garanzia 07:00-10:00 o 18:00-21:00 o nell'elenco ENAC dei voli garantiti: in quel caso hai un argomento in più.

Ho pagato il biglietto 24 euro: mi danno davvero 250 euro?

Sì. La compensazione dell'articolo 7 è una somma fissa legata alla distanza e non ha alcun rapporto con il prezzo pagato. Su una rotta come Bergamo–Napoli o Bologna–Catania l'importo è 250 euro anche se il biglietto costava dieci volte meno. Il rimborso del prezzo, invece, è un diritto diverso e restituisce esattamente quanto hai speso.

Quanto tempo ho per presentare il reclamo?

Meno di quanto pensi. In Italia si discute tra i sei mesi dell'articolo 418 del Codice della Navigazione e l'anno dell'articolo 2951 c.c., e i due anni della Convenzione di Montreal non sono un appiglio sicuro per la compensazione. Comportati come se il termine fosse il più breve e presenta il reclamo entro poche settimane dal volo.

Guide Ryanair correlate

  • Ryanair volo in ritardo
  • Ryanair volo cancellato e rimborso
  • Ryanair negato imbarco e overbooking
  • Quanto spetta: 250, 400 o 600 euro
  • Come richiedere il risarcimento a Ryanair
  • Ryanair prescrizione e termini
  • Ryanair reclamo rifiutato
  • Ryanair Italia: risarcimento EU261

Fonti

  • Regolamento (CE) 261/2004, EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0261
  • ENAC, diritti dei passeggeri: https://www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri
  • ENAC, scioperi nel trasporto aereo e prestazioni minime garantite: https://www.enac.gov.it/trasporto-aereo/diritto-alla-mobilita/scioperi-nel-trasporto-aereo/prestazioni-minime-garantite/
  • Commissione europea, diritti dei passeggeri del trasporto aereo: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/air_en
  • Convenzione di Montreal 1999 (ICAO): https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Mtl99_EN.pdf
  • Legge 12 giugno 1990 n. 146 (sciopero nei servizi pubblici essenziali): https://www.gazzettaufficiale.it/

Questa guida riflette la situazione normativa al 2026 ed è informazione generale, non consulenza legale; la riforma del Regolamento 261/2004 annunciata per il 2026 è una proposta e non è in vigore.

ClaimWinger

Aiutiamo i passeggeri a recuperare la compensazione per voli in ritardo e cancellati. Fino a 600 EUR ai sensi del Regolamento CE 261/2004.

Società registrata

CLAIM WINGER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KRS: 0001207694 · NIP: 7011289798 · REGON: 543436257

ul. Szczęśliwicka 29/29A/67, 02-353 Warszawa, Poland

Link rapidi

  • Volo in Ritardo
  • Volo Cancellato
  • Calcolatore
  • Come Funziona
  • Guida
  • Chi Siamo

Informazioni

  • Listino Prezzi
  • Termini e Condizioni
  • Informativa sulla Privacy
  • Contatti
contact@claimwinger.com+48 789 697 175

© 2026 ClaimWinger. Tutti i diritti riservati.