Come richiedere il risarcimento a Ryanair, passo per passo
In breve: se il tuo volo Ryanair è arrivato con almeno tre ore di ritardo alla destinazione finale, è stato cancellato senza un preavviso di almeno quattordici giorni oppure ti è stato negato l'imbarco contro la tua volontà, hai diritto a una compensazione pecuniaria fissa: 250 euro fino a 1.500 km, 400 euro sulle tratte intra-UE oltre 1.500 km e su tutte le altre fra 1.500 e 3.500 km, 600 euro oltre 3.500 km. Ryanair è un vettore comunitario con licenza irlandese, quindi il Regolamento (CE) 261/2004 copre tutti i voli in partenza da un aeroporto italiano o di un altro Stato UE/SEE e anche quelli in arrivo in Italia da un paese terzo. La procedura è sempre la stessa: verifichi che il diritto esista, raccogli le prove, presenti un reclamo scritto alla compagnia, valuti la risposta, segnali a ENAC e, se vuoi davvero incassare, ti rivolgi al Giudice di Pace. Tieni sempre separate quattro cose diverse: la compensazione pecuniaria dell'art. 7, il rimborso del biglietto dell'art. 8, l'assistenza materiale dell'art. 9 e il risarcimento dei danni ulteriori. Il fattore critico in Italia è il tempo: il termine di prescrizione è breve e conteso, quindi lasciar passare i mesi è il modo più semplice per perdere una pratica vincente.
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Inserisci tratta, data e tipo di problema. Controlliamo se il caso può rientrare nel Regolamento CE 261/2004, UK261 o Convenzione di Montreal.
Passo 1: verifica che il diritto esista davvero
Prima di scrivere qualsiasi cosa, rispondi a tre domande.
Quale evento si è verificato. Nel ritardo, la soglia si misura all'arrivo alla destinazione finale, non alla partenza: servono almeno tre ore (Sturgeon, C-402/07, confermata da Nelson, C-581/10). L'arrivo non coincide con il contatto delle ruote sulla pista, ma con il momento in cui si apre almeno una porta dell'aeromobile e i passeggeri possono scendere (Germanwings, C-452/13). Con una prenotazione unica che comprende una coincidenza, conta solo l'orario alla destinazione finale (Folkerts, C-11/11). Nella cancellazione la compensazione è dovuta salvo che il vettore ti abbia avvisato con almeno quattordici giorni di anticipo, oppure fra sette e quattordici giorni offrendo una riprotezione che parte non più di due ore prima e arriva meno di quattro ore dopo, oppure con meno di sette giorni offrendo una riprotezione che parte non più di un'ora prima e arriva meno di due ore dopo. Nel negato imbarco involontario la compensazione è immediata (art. 4(3)) e non esiste un'attesa minima da maturare.
Quale importo ti spetta.
| Distanza in linea d'aria | Compensazione | Esempi sulla rete italiana |
|---|---|---|
| Fino a 1.500 km | 250 € | Bergamo Orio al Serio–Bari, Roma Ciampino–Catania, Napoli–Barcellona |
| Oltre 1.500 km all'interno dell'UE, e da 1.500 a 3.500 km negli altri casi | 400 € | Bologna–Lisbona, Napoli–Dublino, Venezia-Treviso–Madrid, Milano e Roma verso le Canarie |
| Oltre 3.500 km | 600 € | non si presenta in partenza dall'Italia: l'art. 7(1)(b) blocca a 400 € tutte le tratte intra-UE oltre 1.500 km, e Ryanair non opera dall'Italia collegamenti extra-UE oltre 3.500 km |
L'art. 7(2) consente al vettore di dimezzare la somma se ti ha offerto una riprotezione che ti fa arrivare con meno di due ore di scarto sulle tratte fino a 1.500 km, meno di tre ore fra 1.500 e 3.500 km, meno di quattro ore oltre 3.500 km. Se invece il ritardo alla partenza supera le cinque ore, l'art. 6(1)(iii) ti apre la strada dell'art. 8(1)(a): puoi rinunciare al viaggio e ottenere il rimborso entro sette giorni, oltre a un volo di ritorno al punto di partenza iniziale quando ha senso. In parallelo, l'assistenza dell'art. 9 (pasti e bevande dopo due, tre o quattro ore secondo la distanza, due comunicazioni gratuite, albergo e trasferimenti se serve pernottare) è dovuta comunque, e in caso di cancellazione va data subito, senza attese (art. 5(1)(b)).
Se il vettore può invocare una circostanza eccezionale. L'art. 5(3) richiede due requisiti cumulativi, entrambi da provare da parte della compagnia: che l'evento sia eccezionale e che fosse inevitabile con tutte le misure ragionevoli. Non sono eccezionali i guasti tecnici insiti nel normale esercizio (Wallentin-Hermann, C-549/07), la rottura prematura e imprevista di un componente (van der Lans, C-257/14), lo sciopero del personale del vettore stesso (Airhelp, C-28/20), le carenze di equipaggio e i problemi di turnazione. Sono di norma eccezionali il maltempo severo, le chiusure dello spazio aereo e le restrizioni del controllo del traffico aereo, gli incidenti di sicurezza, l'impatto con volatili (Peskova, C-315/15) e gli scioperi di soggetti terzi.
Passo 2: raccogli le prove prima che spariscano
Le prove invecchiano molto più in fretta del ricordo. Metti tutto in una cartella lo stesso giorno:
- codice di prenotazione (PNR) e ricevuta d'acquisto con il prezzo pagato;
- carte d'imbarco di tutti i passeggeri della prenotazione, anche in versione digitale, con uno screenshot dell'applicazione;
- orario reale di arrivo alla destinazione finale: foto del tabellone con l'ora visibile, ora dell'apertura delle porte, notifiche automatiche dell'applicazione;
- tutte le comunicazioni del vettore con data e ora leggibili — email, SMS, notifiche push, avvisi in aeroporto — perché è lì che si legge il preavviso di cancellazione e la motivazione dichiarata;
- ricevute di pasti, bevande, albergo, trasferimenti, biglietti acquistati in autonomia;
- nomi e dati dei passeggeri: la compensazione spetta a ciascuno, non alla prenotazione.
Conserva le ricevute anche se la compagnia parla di circostanze eccezionali: l'assistenza dell'art. 9 sopravvive alle circostanze eccezionali, senza tetto economico e senza limite temporale (McDonagh, C-12/11).
Passo 3: il reclamo scritto a Ryanair
Il reclamo va presentato direttamente al vettore, attraverso i canali ufficiali della compagnia, cioè il modulo di reclamo online della sezione dedicata del sito. Annota il numero di pratica che ricevi e conserva copia di tutto ciò che invii. Il contenuto minimo è breve ma non deve mancare nulla:
- dati del passeggero e di ogni altro passeggero della stessa prenotazione;
- codice di prenotazione, rotta, data;
- orario previsto e orario reale di arrivo alla destinazione finale, oppure la data della comunicazione di cancellazione;
- qualificazione dell'evento: ritardo, cancellazione o negato imbarco;
- la norma invocata, cioè l'art. 7 del Regolamento (CE) 261/2004, e l'importo richiesto per passeggero;
- l'eventuale richiesta separata di rimborso (art. 8) e di rimborso delle spese di assistenza (art. 9), con le ricevute;
- IBAN intestato al passeggero e richiesta di risposta scritta e motivata entro un termine ragionevole.
Non mescolare le voci: la compensazione è una somma fissa che prescinde dal prezzo del biglietto, il rimborso riguarda il biglietto non utilizzato, l'assistenza copre spese documentate. E attenzione ai buoni di viaggio: l'art. 7(3) permette il pagamento in contanti, con bonifico bancario elettronico, con vaglia o assegni, e in buoni di viaggio o altri servizi soltanto con accordo firmato del passeggero. Se non firmi, puoi pretendere il denaro.
Passo 4: la risposta, e come si legge un rifiuto generico
Gli esiti realistici sono quattro: pagamento, offerta di un buono, silenzio, rifiuto. Un rifiuto solido indica l'evento specifico, la data e l'ora, e spiega perché non era evitabile. Un rifiuto generico, invece, si riconosce da alcuni segnali ricorrenti: la formula «circostanze eccezionali» senza indicare quale evento; l'espressione «motivi operativi», che non è una categoria del regolamento; il richiamo a un effetto a catena senza dire quale sia stato l'evento originario e su quale rotta; l'assenza di qualunque riferimento alle misure adottate per limitare il disagio. L'onere della prova è del vettore, quindi rispondi per iscritto chiedendo la documentazione a supporto e ribadendo la richiesta. Se il rifiuto resta immotivato, hai già pronto il materiale per il passo successivo.
Passo 5: la segnalazione a ENAC
ENAC è l'organismo nazionale di applicazione del Regolamento 261/2004 per l'Italia. La sequenza corretta è: prima il reclamo alla compagnia, poi la segnalazione a ENAC se la risposta non arriva o non è soddisfacente. Va detto con onestà che cosa può e che cosa non può fare un organismo di questo tipo.
Può verificare se il vettore ha applicato correttamente il regolamento, chiedere chiarimenti alla compagnia e attivare i propri poteri di vigilanza e di natura sanzionatoria nei confronti del vettore. Non può, invece, emettere a tuo favore un provvedimento che obblighi la compagnia a pagarti, non incassa la somma per tuo conto e non sostituisce il giudice. La segnalazione resta utile perché mette agli atti la posizione del vettore e la valutazione dell'autorità, ma non è la via per ottenere il denaro.
Passo 6: il Giudice di Pace, se vuoi davvero incassare
Per il recupero effettivo della somma la strada è il Giudice di Pace, competente per le cause di valore contenuto. È qui che ottieni un provvedimento che condanna il vettore a pagare, con interessi e spese.
| ENAC | Giudice di Pace | |
|---|---|---|
| Che cosa ottieni | valutazione della vicenda e vigilanza sul vettore | un provvedimento che condanna il vettore a pagarti |
| Ti fa incassare la somma? | no | sì, è la via per ottenere un titolo |
| Costi | segnalazione gratuita | contributo unificato e spese, ripetibili in caso di vittoria |
| Quando ha senso | rifiuto immotivato, silenzio, prassi ripetute | quando la compagnia continua a non pagare |
Scioperi: in Italia l'argomento è diverso
Il trasporto aereo rientra fra i servizi pubblici essenziali disciplinati dalla legge 12 giugno 1990 n. 146, e la Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero ne regola le prestazioni minime; per il settore aereo rileva la delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014. Esistono fasce orarie di garanzia, dalle 07:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00, nelle quali i voli devono essere assicurati, insieme ai collegamenti con le isole e ai voli di Stato, militari, di emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso. Prima di ogni sciopero ENAC pubblica l'elenco dei voli garantiti. In casi particolari interviene la precettazione, cioè l'ordinanza che impone il differimento o la revoca dello sciopero: chi vi è soggetto deve revocarlo entro cinque giorni dalla ricezione dell'indicazione immediata.
La conseguenza pratica è concreta. Se il tuo volo da Bergamo, Roma Ciampino, Palermo o Cagliari rientrava in una fascia di garanzia o figurava nell'elenco ENAC dei voli garantiti e non è comunque partito, la posizione del vettore è molto più debole, perché quel volo doveva essere assicurato. Resta poi la distinzione di fondo: se a scioperare è il personale Ryanair, l'evento non è eccezionale e la compensazione è dovuta (Airhelp, C-28/20); se scioperano i controllori di volo o gli operatori di handling aeroportuale, si tratta di norma di un evento esterno al vettore.
La prescrizione: il motivo per non aspettare
È l'area più insidiosa del diritto italiano applicato a queste pratiche, e va detto senza semplificazioni: il termine è breve e la giurisprudenza non è concorde. Secondo le letture più restrittive hai sei mesi o un anno, e i due anni della Convenzione di Montreal non ti proteggono, perché riguardano le azioni risarcitorie. Le norme in gioco e le conseguenze sono nella guida su prescrizione e termini. Per la procedura basta ricordare una cosa: ogni settimana persa è un rischio, non un margine.
La conclusione operativa è una sola: il termine è breve e conteso, secondo le letture più restrittive può essere di sei mesi o di un anno, e non devi contare sui due anni della Convenzione di Montreal per la compensazione. Un reclamo lasciato invecchiare è un reclamo a rischio. I dettagli sono raccolti nella guida su prescrizione e termini del reclamo Ryanair.
Le società di recupero crediti: valutazione onesta
Affidare la pratica a una società specializzata è legittimo e a volte ragionevole, ma il conto va fatto prima. Queste società trattengono in genere una percentuale rilevante della somma, con una maggiorazione quando la pratica arriva davanti al giudice: su una compensazione da 250 euro l'importo netto può ridursi in modo sensibile. Il vantaggio è che non anticipi nulla e non gestisci il contenzioso; lo svantaggio è che paghi una quota anche nei casi facili, cioè quelli in cui il reclamo diretto avrebbe funzionato. Prima di firmare, leggi il mandato: percentuale applicata, maggiorazione in caso di causa, chi sostiene le spese se la causa si perde, condizioni di recesso e tempi di pagamento. I passi 3 e 4 di questa procedura li puoi fare da solo in un'ora; ha senso valutare un intermediario soprattutto quando la compagnia ha già rifiutato e non intendi affrontare il giudizio.
Domande frequenti
Entro quanto tempo Ryanair deve rispondere al mio reclamo?
Il Regolamento 261/2004 non fissa un termine di risposta al vettore. Nella pratica conviene indicare nel reclamo un termine ragionevole, per esempio sei settimane, e considerare il silenzio come un rifiuto ai fini del passo successivo. Trascorso quel termine puoi segnalare la vicenda a ENAC e, in parallelo, valutare l'azione davanti al Giudice di Pace.
Posso rifiutare il buono di viaggio che mi viene offerto?
Sì. L'art. 7(3) prevede che il pagamento avvenga in contanti, con bonifico bancario elettronico, con vaglia o assegni bancari, e in buoni di viaggio o altri servizi soltanto previo accordo firmato del passeggero. Se non hai firmato nulla, puoi chiedere che la somma ti sia versata in denaro sul tuo IBAN.
Se il volo è saltato per uno sciopero ho comunque diritto alla compensazione?
Dipende da chi sciopera. Lo sciopero del personale del vettore non è una circostanza eccezionale (Airhelp, C-28/20) e la compensazione resta dovuta. Lo sciopero dei controllori di volo o degli operatori aeroportuali è di norma un evento esterno. In Italia c'è però un elemento in più: se il volo rientrava in una fascia di garanzia o nell'elenco ENAC dei voli garantiti, quel volo doveva essere assicurato e la difesa del vettore diventa molto più fragile.
Le tre ore si contano alla partenza o all'arrivo?
All'arrivo alla destinazione finale (Sturgeon, C-402/07). Il momento rilevante è l'apertura di almeno una porta dell'aeromobile (Germanwings, C-452/13), non l'atterraggio, e con una prenotazione unica si guarda solo alla destinazione finale (Folkerts, C-11/11). Il ritardo alla partenza rileva in modo diverso: oltre le cinque ore puoi rinunciare al viaggio e chiedere il rimborso entro sette giorni.
Il bagaglio smarrito o danneggiato rientra in questi importi?
No, è un regime del tutto separato, retto dalla Convenzione di Montreal, con un limite di responsabilità di circa 1.519 DSP per passeggero dopo la revisione ICAO in vigore dal 28 dicembre 2024. Devi compilare il PIR in aeroporto, presentare reclamo scritto entro sette giorni per il danno e ventuno giorni per il ritardo nella riconsegna, e agire in giudizio entro due anni. Se hai acquistato un pacchetto turistico, si aggiunge inoltre la disciplina del Codice del Turismo, che si somma a quella del Regolamento 261/2004 senza sostituirla.
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Fonti
- Regolamento (CE) 261/2004, EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0261
- ENAC, diritti dei passeggeri: https://www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri
- ENAC, scioperi nel trasporto aereo e prestazioni minime garantite: https://www.enac.gov.it/trasporto-aereo/diritto-alla-mobilita/scioperi-nel-trasporto-aereo/prestazioni-minime-garantite/
- Commissione europea, diritti dei passeggeri del trasporto aereo: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/air_en
- Convenzione di Montreal 1999 (ICAO): https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Mtl99_EN.pdf
Questa guida riflette la situazione normativa al 2026 ed è informazione generale, non consulenza legale; la riforma del Regolamento 261/2004 annunciata per il 2026 è una proposta e non è in vigore.