Ryanair ritardo oltre 5 ore: puoi rinunciare e farti rimborsare
In breve: con almeno cinque ore di ritardo alla partenza, l'articolo 6(1)(iii) del Regolamento (CE) 261/2004 ti permette di rinunciare al viaggio e di farti rimborsare il biglietto entro sette giorni: le parti non effettuate e anche quelle già effettuate se il volo non ha più alcuna utilità rispetto al programma iniziale, più il ritorno al primo punto di partenza ove pertinente. È un orologio diverso da quello della compensazione pecuniaria, perché le tre ore che valgono 250 o 400 euro si misurano all'arrivo alla destinazione finale. Se rinunci non parti, quindi non c'è arrivo da misurare: la scelta va fatta in aeroporto, quel giorno. Il rimborso va pagato in denaro; i buoni richiedono un tuo accordo firmato (art. 7(3)). L'assistenza scatta molto prima, già dalle due ore fino a 1.500 km.
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Due soglie, due orologi che non vanno confusi
Il Regolamento misura il tempo in due modi diversi, e confonderli fa perdere diritti. Le tre ore che aprono la compensazione pecuniaria si contano all'arrivo alla destinazione finale (Sturgeon, C-402/07, confermata da Nelson, C-581/10), e il momento rilevante è l'apertura di almeno una porta dell'aeromobile, non il contatto delle ruote sulla pista (Germanwings, C-452/13); su prenotazione unica con più tratte conta la destinazione finale dell'itinerario (Folkerts, C-11/11). Le cinque ore dell'articolo 6(1)(iii) si contano invece alla partenza, rispetto all'orario previsto.
| Compensazione pecuniaria | Rinuncia con rimborso | |
|---|---|---|
| Base normativa | art. 7, letto con Sturgeon | art. 6(1)(iii), che rinvia all'art. 8(1)(a) |
| Soglia | 3 ore | 5 ore |
| Dove si misura | all'arrivo alla destinazione finale | alla partenza |
| Che cosa ottieni | 250, 400 o 600 euro a passeggero | il prezzo del biglietto, entro sette giorni |
| Circostanze eccezionali | possono escluderla (art. 5(3)) | non incidono: l'art. 5(3) copre solo la compensazione |
Gli importi dipendono dalla distanza: 250 euro fino a 1.500 km (Bergamo Orio al Serio–Palermo, Roma Ciampino–Catania), 400 euro sulle tratte intra-UE oltre 1.500 km e su tutte le altre fra 1.500 e 3.500 km, 600 euro solo oltre 3.500 km. Sulla rete italiana, quasi interamente di corto e medio raggio, domina la fascia dei 250 euro; i 600 euro sono un'eccezione, perché anche i collegamenti più lunghi dalle basi italiane, come quelli verso le Canarie, restano spesso sotto la soglia (quanto spetta: 250, 400 o 600 euro).
Che cosa comprende il rimborso dopo cinque ore
L'articolo 8(1)(a), richiamato dall'articolo 6(1)(iii), prevede quattro elementi:
- il rimborso del prezzo pieno del biglietto, al valore al quale è stato acquistato, per le parti di viaggio non effettuate;
- il rimborso anche per le parti già effettuate, quando il volo non ha più alcuna utilità rispetto al programma di viaggio iniziale;
- un volo di ritorno al primo punto di partenza, non appena possibile, ove pertinente;
- il pagamento entro sette giorni.
Su una prenotazione unica Palermo–Milano Bergamo e poi Bergamo–Bruxelles Charleroi sei già atterrato a Bergamo, ma la seconda tratta slitta di oltre cinque ore e fa saltare il motivo della trasferta: puoi chiedere il rimborso della tratta non volata, quello della Palermo–Bergamo ormai inutile e il ritorno a Palermo. Se andata e ritorno sono nella stessa prenotazione, rinunciando all'andata anche il ritorno è una parte non effettuata.
Il rimborso riguarda il biglietto: non copre l'hotel o l'auto prenotati a destinazione, che sono danni ulteriori, né i problemi di bagaglio, retti dalla Convenzione di Montreal con un limite di circa 1.519 DSP per passeggero dopo la revisione ICAO in vigore dal 28 dicembre 2024.
Conviene rinunciare o partire comunque?
Rinunciare ha senso quando il viaggio ha perso il suo scopo: la riunione a Milano è saltata, la cerimonia è finita, il traghetto per la Sardegna è partito senza di te. Se devi comunque arrivare a destinazione, la scelta razionale è partire e valutare poi la compensazione sul ritardo all'arrivo. Il calcolo economico è netto: il prezzo di un biglietto Ryanair è spesso molto inferiore ai 250 euro della compensazione pecuniaria, quindi rinunciando recuperi quello che hai pagato e non la somma fissa dell'articolo 7, e senza partenza non c'è alcun arrivo da misurare.
Due avvertenze. Se ti viene offerta una riprotezione, l'articolo 7(2) consente di ridurre del 50% la compensazione quando l'arrivo resta entro due ore (fino a 1.500 km), tre ore (1.500–3.500 km) o quattro ore (oltre 3.500 km) rispetto all'orario previsto: guarda l'arrivo proposto, non solo la partenza. E se il volo viene poi cancellato cambia regime: l'assistenza è dovuta subito senza attesa (art. 5(1)(b)) e la compensazione segue le regole di preavviso dell'articolo 5(1)(c) (volo cancellato e rimborso).
Il rimborso deve essere in denaro, non in buoni
La forma del pagamento non è discrezionale: l'articolo 7(3) prevede contanti, bonifico bancario elettronico, vaglia o assegni bancari e, previo accordo firmato del passeggero, buoni di viaggio o altri servizi, e l'articolo 8(1)(a) rinvia a quelle modalità. Un buono che devi solo accettare con un clic non equivale automaticamente all'accordo firmato richiesto dalla norma: se non lo vuoi, chiedi per iscritto il rimborso sul mezzo di pagamento originale, entro sette giorni.
L'assistenza corre da molto prima delle cinque ore
Mentre aspetti, l'articolo 9 è già attivo da ore.
| Distanza del volo | Pasti e bevande dovuti dopo |
|---|---|
| fino a 1.500 km (Bari–Bologna, Napoli–Venezia Treviso) | 2 ore |
| voli intra-UE oltre 1.500 km e altri voli fra 1.500 e 3.500 km | 3 ore |
| oltre 3.500 km | 4 ore |
Hai inoltre diritto a due comunicazioni gratuite e, se l'attesa impone un pernottamento, all'albergo e ai trasferimenti da e per l'aeroporto. L'obbligo sopravvive anche alle circostanze eccezionali, senza tetto economico e senza limite di tempo (McDonagh, C-12/11). Se al gate non ricevi nulla, compra il necessario in misura ragionevole e conserva gli scontrini.
Come esercitare il diritto in aeroporto
Le opzioni dell'articolo 8 sono alternative: se accetti l'imbarco sul volo ritardato o una riprotezione, hai già scelto quella strada. L'ordine dei passaggi conta.
- Fotografa il tabellone con l'orario aggiornato e conserva carta d'imbarco e prenotazione.
- Al banco Ryanair o dell'handler chiedi conferma del nuovo orario di partenza e del motivo del ritardo.
- Dichiara che eserciti la rinuncia dell'articolo 6(1)(iii) e chiedi il rimborso ai sensi dell'articolo 8(1)(a).
- Se sei in uno scalo intermedio, chiedi contestualmente il volo di ritorno al primo punto di partenza.
- Lo stesso giorno ripeti tutto per iscritto sul canale di reclamo del vettore, indicando codice di prenotazione, rotta, data e orari.
La conferma verbale al banco non lascia traccia; lo scritto dello stesso giorno sì, ed è ciò che regge se il reclamo viene contestato (come richiedere il risarcimento).
Scioperi: il capitolo tipicamente italiano
In Italia il trasporto aereo è un servizio pubblico essenziale ai sensi della legge 12 giugno 1990 n. 146, e la Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero lo disciplina con la delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014. Esistono fasce orarie di garanzia, 07:00–10:00 e 18:00–21:00, in cui i voli devono essere assicurati, insieme ai collegamenti con le isole e ai voli di Stato, militari, di emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso; prima di ogni sciopero ENAC pubblica l'elenco dei voli garantiti. Nei casi più gravi può intervenire la precettazione. Da qui un argomento che esiste solo in Italia: se il tuo volo rientrava in una fascia di garanzia o figurava nell'elenco ENAC e non è comunque partito, la posizione del vettore è molto più debole.
Resta la distinzione sostanziale. Lo sciopero del personale del vettore stesso non è una circostanza eccezionale (Airhelp, C-28/20), come non lo sono i guasti tecnici insiti nel normale esercizio né la rottura prematura di un componente (Wallentin-Hermann, C-549/07; van der Lans, C-257/14). Lo sono invece, di norma, gli scioperi di terzi come controllori di volo e handler, il maltempo severo, le chiusure dello spazio aereo e l'impatto con volatili (Pešková, C-315/15). L'eccezionalità incide comunque solo sulla compensazione: alle cinque ore rinuncia, rimborso e assistenza restano dovuti.
Termini per agire, ENAC e Giudice di Pace
Il termine per agire in Italia è breve e conteso. L'articolo 2951 del Codice civile fissa un anno per i diritti derivanti dal contratto di trasporto; l'articolo 418 del Codice della Navigazione indica sei mesi per il trasporto aereo di persone dalla data di arrivo; l'articolo 35 della Convenzione di Montreal prevede due anni, ma per le azioni risarcitorie. La giurisprudenza è divisa e alcune pronunce applicano l'anno dell'articolo 2951. Non affidarti ai due anni di Montreal: secondo le letture più restrittive il tempo utile può essere di sei mesi o di un anno, quindi muoviti subito (prescrizione e termini). Il percorso è a gradini: reclamo alla compagnia, segnalazione a ENAC, organismo nazionale di applicazione per l'Italia, e ricorso al Giudice di Pace per il recupero della somma.
Domande frequenti
Sono salito su un volo partito con sei ore di ritardo: posso chiedere il rimborso del biglietto?
No, non con l'articolo 6(1)(iii): quella norma serve a rinunciare al viaggio, e imbarcandoti hai scelto di viaggiare. Il tuo diritto si sposta sul ritardo all'arrivo: se alla destinazione finale superi le tre ore puoi chiedere la compensazione pecuniaria secondo la distanza.
Se rinuncio al viaggio, perdo i 250 euro di compensazione?
In pratica sì: la compensazione si calcola sul ritardo all'arrivo, ma se non parti nessun arrivo si verifica. Ottieni il rimborso del biglietto, quasi sempre una somma inferiore. La rinuncia conviene quando il viaggio ha perso il suo scopo, non come alternativa più redditizia.
Ryanair mi offre un buono di viaggio invece del rimborso: devo accettarlo?
No. L'articolo 7(3), richiamato dall'articolo 8(1)(a), ammette buoni soltanto previo accordo firmato del passeggero. Puoi rifiutare e chiedere il pagamento in denaro sul mezzo con cui hai acquistato il biglietto, entro sette giorni.
Il ritardo dipende da uno sciopero: posso comunque rinunciare ed essere rimborsato?
Sì. Le circostanze eccezionali dell'articolo 5(3) riguardano la compensazione, non il rimborso né l'assistenza: superate le cinque ore puoi rinunciare anche se lo sciopero è di controllori di volo o di handler. Se invece incrocia le braccia il personale del vettore, resta in gioco anche la compensazione (Airhelp, C-28/20).
Ho comprato un pacchetto turistico che includeva il volo: valgono le stesse regole?
Il Regolamento 261/2004 si applica comunque, perché guarda al vettore operativo e all'aeroporto di partenza. Accanto ad esso opera il Codice del Turismo, che recepisce la direttiva (UE) 2015/2302, con rimedi propri verso l'organizzatore: i due regimi si sommano, ma non puoi essere indennizzato due volte per la stessa voce.
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Fonti
- Regolamento (CE) 261/2004, EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0261
- ENAC, diritti dei passeggeri: https://www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri
- ENAC, scioperi nel trasporto aereo e prestazioni minime garantite: https://www.enac.gov.it/trasporto-aereo/diritto-alla-mobilita/scioperi-nel-trasporto-aereo/prestazioni-minime-garantite/
- Commissione europea, diritti dei passeggeri del trasporto aereo: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/air_en
- Codice civile, art. 2951 (prescrizione in materia di trasporto): https://www.gazzettaufficiale.it/
- Direttiva (UE) 2015/2302 sui pacchetti turistici: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2302
Questa guida riflette la situazione normativa al 2026 ed è informazione generale, non consulenza legale; la riforma del Regolamento 261/2004 annunciata per il 2026 è una proposta e non è in vigore.