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Ryanair: rimborso in denaro o voucher? La scelta è tua

In breve: quando Ryanair cancella un volo, l'articolo 8 del Regolamento (CE) 261/2004 ti mette davanti a una scelta che spetta a te e non alla compagnia: il rimborso del biglietto entro sette giorni oppure la riprotezione verso la destinazione finale. Se scegli il rimborso, la forma è denaro. La norma sulle modalità di pagamento è l'articolo 7, paragrafo 3, richiamato sia dall'articolo 8(1)(a) sia dall'articolo 10(2), e prevede il pagamento in contanti, con bonifico, vaglia o assegno e — solo previo accordo firmato del passeggero — con buoni di viaggio o altri servizi. Un voucher emesso d'ufficio non estingue nulla: puoi rifiutarlo e pretendere il bonifico.

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Inserisci tratta, data e tipo di problema. Controlliamo se il caso può rientrare nel Regolamento CE 261/2004, UK261 o Convenzione di Montreal.

La regola, nel testo

Conviene leggere la norma con attenzione, perché su questo punto circola molta confusione anche in buona fede.

L'articolo 8(1)(a) stabilisce il diritto al rimborso «entro sette giorni, secondo le modalità di cui all'articolo 7, paragrafo 3» del prezzo pieno del biglietto per la parte o le parti di viaggio non effettuate, e per quelle già effettuate se il volo non ha più alcuna utilità rispetto al programma di viaggio iniziale.

L'articolo 7, paragrafo 3, è la disposizione che descrive come si paga: «in contanti, mediante bonifico bancario elettronico, con vaglia bancari o assegni bancari o, previo accordo firmato del passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi».

Le parole che contano sono le ultime. Il buono di viaggio è una modalità lecita ma condizionata: diventa un adempimento valido solo se il passeggero vi acconsente. Senza quell'accordo, il vettore che ti accredita un voucher non ha pagato: ha fatto un'offerta, che sei libero di rifiutare.

Lo stesso meccanismo vale per il rimborso in caso di declassamento, perché anche l'articolo 10(2) rinvia all'articolo 7, paragrafo 3.

Che cosa fare quando arriva un voucher che non hai chiesto

Succede spesso, soprattutto dopo cancellazioni di massa, e succede in forme diverse: un credito nel profilo, un codice via e-mail, una comunicazione che presenta il buono come l'esito automatico della pratica. Il comportamento corretto è semplice e va tenuto per iscritto.

  1. Non utilizzarlo. Usare anche parzialmente il voucher è il modo più immediato per far ritenere che tu abbia accettato.
  2. Rifiuta espressamente e per iscritto, richiamando l'articolo 8(1)(a) e l'articolo 7, paragrafo 3, e precisando che non presti il consenso previsto dalla norma.
  3. Indica le coordinate bancarie su cui vuoi ricevere l'accredito, così togli al vettore l'argomento pratico.
  4. Fissa un termine e ricorda che la norma parla di sette giorni.
  5. Conserva la comunicazione originale con cui il buono ti è stato emesso: è la prova che non l'hai richiesto.

Se dopo il rifiuto la somma non arriva, la strada è quella descritta nella guida su come richiedere il risarcimento: reclamo scritto, segnalazione a ENAC, e per il recupero effettivo il Giudice di Pace.

I sette giorni non sono un auspicio

Il termine dell'articolo 8(1)(a) è parte del contenuto del diritto, non un obiettivo di servizio. Nella pratica i rimborsi si allungano, soprattutto dopo eventi che colpiscono molti voli insieme, e una certa dilatazione è comprensibile. Ma un rimborso che slitta di mesi non è un ritardo fisiologico: è un inadempimento che puoi contestare, e che vale la pena mettere per iscritto proprio perché fissa una data da cui far decorrere le tue richieste successive.

Rimborso e compensazione sono due cose diverse

È la distinzione che più spesso viene sfruttata a sfavore del passeggero, quindi conviene fissarla in modo netto.

Rimborso (art. 8)Compensazione (art. 7)
Che cos'èrestituzione del prezzo del bigliettosomma fissa determinata dalla distanza
Da che cosa dipendedalla cancellazione o dalla rinuncia oltre le cinque oredal ritardo all'arrivo, dalla cancellazione a breve preavviso, dal negato imbarco
Quanto valequello che hai pagato250 o 400 euro sulla rete italiana di Ryanair
Si cumulano?sì, quando ricorrono entrambi i presuppostisì

Sulla rete Ryanair in partenza dall'Italia questa differenza è quasi sempre a tuo favore, perché la compensazione supera abbondantemente il prezzo del biglietto: una tariffa da 29 euro può convivere con una compensazione da 250. Gli importi e le fasce sono spiegati nella guida su quanto spetta.

Il punto operativo: un voucher non può essere presentato come se assolvesse l'una o l'altra voce. Se ti viene offerto un buono «a chiusura della pratica», chiedi che sia specificato a quale titolo, perché in molti casi copre il solo prezzo del biglietto e lascia impregiudicata la compensazione, che a quel punto resta interamente dovuta.

Quando il rimborso conviene e quando no

La scelta dell'articolo 8 è tua, e non sempre il rimborso è l'opzione migliore.

Il rimborso conviene quando il viaggio ha perso senso: l'evento a cui andavi si è già svolto, la riprotezione arriva troppo tardi, o l'alternativa proposta ti costringe a un itinerario che non vuoi. In quel caso prendi i soldi e chiudi.

La riprotezione conviene quando il viaggio serve ancora, perché sul mercato il nuovo biglietto costerebbe molto più del rimborso che riceveresti — e perché la riprotezione, a differenza del rimborso, ti porta comunque a destinazione a carico del vettore. Che cosa puoi pretendere in concreto è spiegato nella guida su riprotezione e volo alternativo.

Una precisazione che evita un errore ricorrente: se il ritardo supera le cinque ore e decidi di rinunciare al viaggio, ottieni il rimborso, ma non maturi un ritardo all'arrivo, perché a destinazione non ci arrivi. Le due strade non si sommano automaticamente, e la scelta va fatta con questo in mente: il caso è trattato nella guida sul ritardo oltre le cinque ore.

Il caso del biglietto acquistato tramite intermediario

Se hai comprato tramite un'agenzia online, il diritto non cambia ma la meccanica sì: il denaro tende a tornare per il canale con cui è uscito, quindi il vettore accredita all'intermediario e l'intermediario accredita a te. È il punto in cui i rimborsi si perdono, e in cui compaiono commissioni di servizio che l'intermediario trattiene sul rimborso.

Due accorgimenti utili: scrivi fin dall'inizio a entrambi, in modo che nessuno dei due possa dire di non essere stato informato; e conserva la prova del pagamento originario, perché è ciò che ti permette di dimostrare l'importo dovuto se la somma che arriva è inferiore a quella pagata.

La compensazione dell'articolo 7, invece, è dovuta dal vettore operativo indipendentemente da chi ha venduto il biglietto: quella la chiedi direttamente a Ryanair.

Che cosa non rientra qui

Il rimborso dell'articolo 8 riguarda il biglietto. Non copre le spese sostenute durante l'attesa, che seguono l'articolo 9 e sono trattate nella guida su rimborso di albergo, pasti e trasferimenti. Non copre i danni ulteriori, come una prenotazione persa a destinazione. E non riguarda il caso in cui sia tu ad annullare: lì il Regolamento non entra e decidono le condizioni della tariffa, come spiegato nella guida sulla cancellazione da parte del passeggero.

Domande frequenti

Ryanair mi ha accreditato un voucher senza chiedermelo. Sono obbligato ad accettarlo?

No. L'articolo 7, paragrafo 3, richiede il tuo accordo firmato perché un buono valga come pagamento. Rifiutalo per iscritto, non utilizzarlo nemmeno in parte e indica le coordinate per il bonifico.

Ho già usato il voucher e adesso vorrei i soldi. Posso tornare indietro?

È molto più difficile. L'utilizzo, anche parziale, è il comportamento che meglio dimostra l'accettazione. Se però ti è stato presentato come l'unica possibilità, o ti è stato detto che il rimborso in denaro non era previsto, segnalalo: essere stati informati in modo scorretto sui propri diritti è un elemento rilevante.

Il rimborso copre anche il volo di ritorno che non ho più usato?

Se il viaggio ha perso utilità rispetto al programma iniziale, l'articolo 8(1)(a) prevede il rimborso anche delle parti già effettuate e, a maggior ragione, di quelle non effettuate. Su un andata e ritorno in cui salta l'andata e il ritorno non ha più senso, chiedilo esplicitamente motivando la perdita di utilità.

Se accetto la riprotezione perdo la compensazione?

No. Sono istituti distinti: la riprotezione è il modo in cui il vettore adempie all'obbligo di portarti a destinazione, la compensazione è una somma fissa che dipende dal ritardo o dal preavviso della cancellazione. Accettare l'una non rinuncia all'altra.

Quanto tempo ho per chiedere il rimborso?

Meno di quanto si creda: in Italia i termini sono brevi e la giurisprudenza non è concorde, con letture che vanno dai sei mesi all'anno. Non contare sui due anni della Convenzione di Montreal, che riguardano le azioni risarcitorie. Il quadro è nella guida su prescrizione e termini.

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Fonti

  • Regolamento (CE) 261/2004, EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0261
  • ENAC, diritti dei passeggeri: https://www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri
  • Commissione europea, diritti dei passeggeri: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/air_en
  • Convenzione di Montreal 1999 (ICAO): https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Mtl99_EN.pdf

Questa guida riflette la situazione normativa al 2026 ed è informazione generale, non consulenza legale; la riforma del Regolamento 261/2004 annunciata per il 2026 è una proposta e non è in vigore.

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